Chi partecipa a una gara pubblica sopra la soglia europea trova nella domanda di partecipazione due domande nuove: se ha usato sistemi di intelligenza artificiale per predisporre l’offerta tecnica e se intende usarli nell’esecuzione del contratto. Le ha introdotte l’ANAC aggiornando i bandi tipo, e valgono per le procedure avviate dal 30 maggio 2026.
Le delibere sono due: la n. 148 del 1° aprile 2026, che aggiorna il Bando tipo n. 1/2023 per l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia, e la n. 153 del 15 aprile 2026, che approva il nuovo Bando tipo n. 2 per i servizi di ingegneria e architettura. Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2026 ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo.
Che cosa si dichiara
Nella relazione illustrativa l’Autorità lo scrive in una riga: il partecipante dichiara nella domanda di partecipazione «se ha utilizzato sistemi di intelligenza artificiale nella predisposizione dell’offerta tecnica e se intende utilizzarli nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio o della fornitura». Se la risposta è sì, serve una seconda dichiarazione: di aver rispettato la disciplina vigente in materia di intelligenza artificiale, oppure l’impegno a rispettarla in fase esecutiva.
Nella pratica cambiano tre cose. La dichiarazione sta nella domanda di partecipazione e non nell’offerta tecnica, quindi si rende come autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000. Copre due momenti distinti, la preparazione dell’offerta e l’esecuzione del contratto, che possono avere risposte diverse. E per i servizi di natura intellettuale resi da un professionista le clausole sono state scritte in conformità all’articolo 13 della legge 132/2025.
Perché non è una casella qualsiasi
Le clausole del bando tipo vincolano le stazioni appaltanti, fatta eccezione per quelle indicate come facoltative o alternative. Per derogare serve una motivazione espressa nella delibera a contrarre, come ricorda l’Autorità richiamando l’articolo 83, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Tradotto: la domanda comparirà nella quasi totalità delle gare sopra soglia. Sotto soglia i bandi tipo non si applicano, ma molte stazioni appaltanti riusano gli stessi modelli, quindi conviene farsi trovare pronti anche lì.
Poi c’è la definizione, ed è il punto dove ci si fa male. «Sistema di intelligenza artificiale» è quello del regolamento (UE) 2024/1689, e la definizione è larga. Ci rientrano strumenti che in azienda nessuno chiama intelligenza artificiale: il generatore di testo con cui è stata messa insieme la relazione tecnica, la funzione di stima incorporata nel software di computo, il traduttore automatico della documentazione, gli assistenti già presenti nella suite d’ufficio. Rispondere «no» per abitudine, senza aver guardato che cosa gira davvero nei propri strumenti, è il modo più semplice per rendere una dichiarazione non veritiera.
Dall’altra parte la stazione appaltante non ha uno strumento per verificare quella risposta: è un’autocertificazione. Il controllo, quando arriva, arriva dopo, e riguarda la responsabilità di chi ha firmato.
Chi rende prestazioni intellettuali ha un vincolo in più
Per ingegneri, architetti e per chiunque renda una prestazione d’opera intellettuale la dichiarazione è solo la parte visibile. L’articolo 13 della legge 132/2025 ammette l’intelligenza artificiale «al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera», e chiede che le informazioni sui sistemi utilizzati siano comunicate al destinatario della prestazione «con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo». Il punto non è se avete usato un modello per scrivere una relazione. È se il lavoro intellettuale che qualifica la prestazione l’ha fatto il professionista, e se siete in grado di dimostrarlo.
Come ci si prepara
Le domande da risolvere prima della prossima gara sono tre, e nessuna riguarda la tecnologia: quali strumenti usiamo davvero quando prepariamo un’offerta, chi firma quella dichiarazione sapendo che cosa sta firmando, dove resta traccia della risposta data. Una scheda di due righe per gara, compilata da chi il lavoro lo fa, vale più di una policy sull’intelligenza artificiale di quindici pagine che nessuno ha letto.
Cosa fare
- Elenca gli strumenti di IA usati davvero per preparare l'offerta. Contano anche le funzioni incorporate nei software che usate da anni.
- Decidi chi firma la dichiarazione e su quali basi. Chi compila il modulo spesso non sa che cosa gira dentro agli strumenti tecnici.
- Tieni traccia della risposta data, gara per gara. In un contenzioso conta quello che potete dimostrare, non quello che ricordate.
- Documenta la prevalenza del lavoro umano sull'IA. Per le prestazioni intellettuali lo chiede l'articolo 13 della legge 132/2025.
Cosa evitare
- Rispondere «no» per abitudine, senza aver guardato gli strumenti in uso.
- Trattare la dichiarazione come una formalità: è un'autocertificazione ai sensi del d.P.R. 445/2000.
Riferimenti
Normativa nazionale: Delibera ANAC n. 148 del 1° aprile 2026 · Delibera ANAC n. 153 del 15 aprile 2026 · Legge 23 settembre 2025, n. 132, art. 13 · D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 83, comma 3 · Regolamento (UE) 2024/1689
