A che rischio è la tua IA?
Un percorso guidato in cinque passi per collocare il tuo sistema di intelligenza artificiale in una delle quattro fasce di rischio del Regolamento UE 2024/1689 — con obblighi e scadenze.
Approfondimento
AI Act: le quattro fasce di rischio dell’intelligenza artificiale
Il Regolamento (UE) 2024/1689, noto come AI Act, è la prima legge organica al mondo sull’intelligenza artificiale. Classifica i sistemi di IA in base al rischio che pongono per la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali: pratiche vietate, sistemi ad alto rischio, sistemi a rischio limitato con obblighi di trasparenza e sistemi a rischio minimo. A ogni fascia corrispondono obblighi diversi per chi sviluppa il sistema (fornitore) e per chi lo utilizza (deployer).
Le scadenze sono scaglionate: le pratiche vietate (art. 5) sono proibite dal 2 febbraio 2025, gli obblighi sui modelli per finalità generali (GPAI) si applicano dal 2 agosto 2025 e la maggior parte degli obblighi sui sistemi ad alto rischio e sulla trasparenza entra in vigore dal 2 agosto 2026. Capire per tempo in quale categoria ricade il tuo sistema è il primo passo per evitare sanzioni fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo.
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Domande frequenti sull’AI Act
Che cos’è l’AI Act?
L’AI Act (Regolamento UE 2024/1689) è la normativa europea che disciplina lo sviluppo e l’uso dei sistemi di intelligenza artificiale, classificandoli per livello di rischio e imponendo obblighi proporzionati a ciascuna categoria.
Quali sono le fasce di rischio dell’AI Act?
Sono quattro: rischio inaccettabile (pratiche vietate dall’art. 5), alto rischio (art. 6 e Allegati I e III), rischio limitato con obblighi di trasparenza (art. 50) e rischio minimo, che non comporta obblighi specifici.
Da quando si applica l’AI Act?
Le pratiche vietate sono proibite dal 2 febbraio 2025; gli obblighi sui modelli di IA per finalità generali dal 2 agosto 2025; gli obblighi sui sistemi ad alto rischio e sulla trasparenza dal 2 agosto 2026 (2027 per i sistemi che sono componenti di sicurezza di prodotti già regolati).
Qual è la differenza tra fornitore e utilizzatore (deployer)?
Il fornitore sviluppa il sistema di IA o lo immette sul mercato, anche con il proprio marchio, e ha gli obblighi più stringenti (valutazione di conformità, marcatura CE, documentazione tecnica). L’utilizzatore lo impiega nella propria attività e deve garantire la sorveglianza umana, monitorarne il funzionamento e usarlo secondo le istruzioni.
Un chatbot o un generatore di immagini è ad alto rischio?
Di norma no: rientra nel rischio limitato (art. 50) e comporta obblighi di trasparenza, cioè dichiarare che l’utente interagisce con un’IA ed etichettare i contenuti sintetici o i deepfake come generati artificialmente.