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Art. 13 / 14 GDPR

Redazione informative privacy GDPR

Informative privacy conformi al GDPR per ogni punto di raccolta dati: sito web, form, contratti, dipendenti, marketing, videosorveglianza.

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Cos'è un'informativa privacy

L'informativa privacy è il documento che l'azienda fornisce all'interessato per spiegare come tratta i suoi dati personali. È un obbligo previsto dagli articoli 13 e 14 del GDPR ed è la prima cosa che il Garante verifica in caso di accertamento. Un'informativa generica copiata da Internet non è una conformità: è solo un rischio aggiuntivo.

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Le informative che redigiamo

Predisponiamo informative specifiche per ogni contesto: informativa per i visitatori del sito web (compresi cookie e analytics), informativa per i clienti, informativa per i fornitori, informativa per i dipendenti (assunzione, gestione, marketing interno), informativa per i candidati nelle selezioni, informativa per i videosorvegliati, informativa per il marketing diretto, informativa per i pazienti se sei una struttura sanitaria.

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Personalizzazione, non template

Ogni informativa è scritta sui tuoi trattamenti reali. Mappiamo cosa raccogli, perché, per quanto tempo, a chi lo comunichi e su quali basi giuridiche operi. Solo allora scriviamo l'informativa. Il risultato è un documento che racconta la verità della tua organizzazione, non un placeholder.

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Bilingue per Alto Adige

Le informative possono essere redatte sia in italiano che in tedesco per le aziende che operano in Alto Adige. La forma giuridica resta italiana ma il linguaggio è accessibile anche ai cittadini di madrelingua tedesca.

CONTATTI

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Risposta entro 24 ore lavorative. Oppure chiamaci direttamente - preferiamo le voci ai form.

Domande frequenti

Domande frequenti sulle informative privacy

01 La mia informativa del 2018 è ancora valida?

Spesso no. Dal 2018 sono cambiate le linee guida delle autorità su cookie, marketing e videosorveglianza, le pronunce della Corte di giustizia sui trasferimenti fuori dall’Unione europea e la prassi sui tempi di conservazione. Un’informativa scritta allora e rimasta ferma di solito non è più conforme. Vanno riviste ogni due anni e a ogni cambiamento rilevante.

02 Che differenza c'è fra l'art. 13 e l'art. 14?

L’art. 13 vale quando i dati li raccogli dalla persona: un modulo, un contratto, un form sul sito. L’art. 14 vale quando i dati arrivano da altrove, per esempio da una lista, da un partner o da una fonte pubblica. Nel secondo caso devi dire anche da dove vengono, ed è la parte che manca più spesso.

03 Serve un'informativa diversa per ogni categoria di persone?

Sì, e non è un formalismo. Un dipendente, un cliente, un fornitore e un candidato hanno finalità, basi giuridiche e tempi di conservazione diversi. Un’informativa unica che prova a coprirli tutti finisce per essere generica, e un’informativa generica non informa nessuno. In una PMI tipica ne servono da quattro a sei.

04 Sul sito basta il link in fondo alla pagina?

Il link in fondo serve, ma da solo non basta. L’informativa va richiamata nel punto in cui i dati vengono raccolti, quindi accanto al modulo di contatto, alla newsletter, all’area riservata. Chi compila un form deve poterla leggere prima di premere invia, non dopo.

05 Cosa rischio con un'informativa incompleta?

La violazione degli obblighi di informazione è fra le contestazioni più frequenti nei provvedimenti delle autorità, e arriva spesso da un reclamo nato su altro. È un difetto documentale, quindi si vede subito e non si può spiegare a voce: o l’informativa dice quello che deve dire, o non lo dice.