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BIM negli appalti pubblici: cosa prevede l’obbligo e chi riguarda

BIM negli appalti pubblici: cosa prevede l’obbligo e chi riguarda

BIM negli appalti pubblici: con il D.Lgs. 36/2023, il Codice dei contratti pubblici, i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni sono diventati un obbligo per le stazioni appaltanti al di sopra di determinate soglie. Per imprese di costruzione, studi di progettazione e pubbliche amministrazioni la domanda non è più se il BIM arriverà, ma quanto tempo resta per farsi trovare pronti. Vediamo cosa prevede davvero la norma e chi riguarda.

Cosa dice il Codice dei contratti

Il D.Lgs. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti adottino metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per le nuove opere e per gli interventi sul costruito sopra una determinata soglia di importo, secondo il principio della progressività: l’obbligo è entrato in vigore in modo graduale, partendo dalle opere di importo maggiore, con la prospettiva di estendersi nel tempo. Le soglie sono state oggetto di modifiche con i correttivi al Codice, quindi il valore puntuale va sempre verificato sul testo vigente al momento della gara: più del numero, conta capire il meccanismo.

Il principio è chiaro: la gestione informativa digitale non è un vezzo tecnologico ma un requisito di processo, che tocca capitolati informativi, offerte e conduzione della commessa. Sotto soglia l’adozione resta facoltativa e spesso incentivata, e molte stazioni appaltanti evolute la richiedono comunque come elemento premiale.

Chi è coinvolto, concretamente

  • Stazioni appaltanti: devono dotarsi di capacità di gestione informativa, formare il personale, adottare un ambiente di condivisione dei dati e redigere il capitolato informativo per le gare interessate.
  • Studi di progettazione: devono saper rispondere a un capitolato informativo con un’offerta di gestione informativa credibile e produrre modelli e elaborati conformi ai requisiti del committente.
  • Imprese di costruzione: devono gestire il flusso informativo in cantiere, aggiornare i modelli e consegnare contenuti utilizzabili per l’esercizio e la manutenzione dell’opera.
  • Subappaltatori e fornitori specialistici: sempre più spesso ricevono requisiti informativi a cascata dai contraenti principali.

L’errore di prospettiva: pensare che sia un software

L’equivoco più diffuso è ridurre l’adeguamento all’acquisto di una licenza di authoring. La norma parla di gestione informativa digitale: processi, ruoli, requisiti e ambiente di condivisione dei dati, non un singolo strumento. Una stazione appaltante può pubblicare un capitolato informativo perfetto e ricevere modelli inutilizzabili; un’impresa può avere i migliori software e perdere la gara perché l’offerta di gestione informativa è debole. Gli standard di riferimento, la serie ISO 19650 e la UNI 11337, danno la struttura: requisiti informativi, piani di gestione, CDE e verifiche.

C’è poi il tema delle competenze: figure come il gestore dei processi digitalizzati, il coordinatore dei flussi informativi e il modellatore richiedono formazione e, sempre più spesso, certificazione. Le gare iniziano a chiederle esplicitamente, sia come requisito di partecipazione sia come elemento di valutazione dell’offerta. Anche sul fronte pubblico servono investimenti: molte stazioni appaltanti medio-piccole non hanno ancora personale formato né un capitolato informativo tipo, e questo si riflette nella qualità delle gare pubblicate.

Prepararsi con metodo, non di corsa

La preparazione sensata segue tre passi. Primo: capire la propria esposizione, ossia quante delle commesse target ricadono o ricadranno nell’obbligo, e cosa chiedono già oggi i committenti di riferimento. Secondo: una gap analysis su processi, competenze e strumenti rispetto a ISO 19650 e UNI 11337, per distinguere ciò che serve subito da ciò che può attendere. Terzo: un piano di adozione progressivo, che parta da una commessa pilota invece di digitalizzare tutto in astratto. Chi si prepara sotto la pressione di una gara già pubblicata paga il doppio e ottiene la metà.

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Nota: articolo informativo; soglie, decorrenze e requisiti puntuali vanno verificati sul testo vigente del D.Lgs. 36/2023 e dei relativi allegati al momento della singola procedura. Articolo aggiornato a luglio 2026.

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