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BIM negli appalti pubblici: soglia a 2 milioni e le linee guida MIT 2026

BIM negli appalti pubblici: soglia a 2 milioni e le linee guida MIT 2026

Dal 1° gennaio 2025 la gestione informativa digitale delle costruzioni è un obbligo di legge negli appalti pubblici. Il numero da tenere a mente, però, non è più quello che circola in gran parte degli articoli in rete: la soglia non è un milione di euro sull’importo a base di gara, ma due milioni di euro di costo presunto dei lavori. E dal 20 febbraio 2026 le stazioni appaltanti hanno anche le istruzioni operative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Vediamo cosa prevede la norma, con le cifre esatte, e cosa bisogna avere pronto prima di pubblicare o partecipare a una gara.

Quando scatta l’obbligo, con i numeri

La regola sta nell’articolo 43 del D.Lgs. 36/2023 e nel suo allegato I.9. Dal 1° gennaio 2025 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti, quando la stima del costo presunto dei lavori supera i 2 milioni di euro.

Se trovate scritto un milione, la fonte è vecchia. È stato il correttivo D.Lgs. 209/2024 a riscrivere l’articolo 43, cambiando due cose insieme: ha alzato la soglia da uno a due milioni e ha spostato il parametro dall’importo a base di gara al costo presunto dei lavori. Non è una sottigliezza contabile: sono due grandezze diverse, e la seconda si stabilisce a monte, nel documento di fattibilità delle alternative progettuali. È lì che una stazione appaltante scopre se quella commessa è dentro o fuori dall’obbligo, non alla vigilia del bando.

Le altre cifre che servono davvero:

  • Beni culturali: per gli interventi su edifici storico-artistici la soglia sale a quella di rilevanza europea per i lavori, che il regolamento delegato (UE) 2025/2152 ha fissato a 5.404.000 euro dal 1° gennaio 2026. Fino al 31 dicembre 2025 erano 5.538.000: le soglie europee si aggiornano ogni due anni, quindi va verificata quella del biennio in corso.
  • Manutenzione: gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria restano fuori, con un’eccezione che conta più di quanto sembri. Se l’opera era stata realizzata con questi metodi, l’obbligo torna: chi ha costruito in digitale deve mantenere in digitale.
  • Regime transitorio: restano sotto le vecchie regole le procedure i cui atti di avvio sono stati pubblicati, o i cui incarichi di progettazione sono stati affidati, entro il 31 dicembre 2024.

I tre adempimenti che vengono prima della gara

Il 20 febbraio 2026 la Commissione per il monitoraggio BIM ha emanato le linee guida del MIT per la gestione informativa digitale, ed è il documento che chiarisce cosa una stazione appaltante deve avere in casa prima di scrivere il bando. Sono tre cose, e nessuna si compra.

  • Un atto di organizzazione: un documento di governance interna, da integrare nel PIAO, che assegna ruoli e responsabilità, definisce i flussi di lavoro e gli standard operativi e imposta un approccio basato sulla gestione del rischio.
  • Un piano di formazione, strutturale e non episodico: alfabetizzazione digitale per tutti, RUP, personale amministrativo e legale compresi, e formazione specialistica per le figure tecniche.
  • Le dotazioni tecniche: un ambiente di condivisione dei dati adeguato, software di visualizzazione e verifica dei modelli per il controllo delle interferenze, e strumenti di authoring solo se la progettazione è interna.

È qui che si vede la differenza tra un ente pronto e uno che rincorre. Una stazione appaltante senza atto di organizzazione e senza personale formato pubblica capitolati informativi copiati, riceve modelli inutilizzabili e si ritrova a gestire il contenzioso invece dell’opera.

Le tre figure che le gare iniziano a chiedere

Le linee guida individuano tre ruoli distinti, ed è utile conoscerne anche il nome commerciale, perché nei bandi compaiono entrambi.

  • Gestore dei processi digitalizzati (BIM Manager): definisce gli standard, redige i capitolati informativi, allinea i processi dell’organizzazione.
  • Gestore dell’ambiente di condivisione dati (CDE Manager): configura la piattaforma, governa gli accessi, risponde della sicurezza informatica dei dati.
  • Coordinatore dei flussi informativi (BIM Coordinator): affianca il RUP, verifica il piano di gestione informativa, gestisce le interferenze tra i modelli delle diverse discipline.

Capitolato, offerta, piano: la catena dove si vincono e si perdono le gare

La procedura ruota su tre documenti in sequenza, e conviene chiamarli con il loro nome perché è così che compaiono nei bandi. Il capitolato informativo è la richiesta della stazione appaltante: quali informazioni servono, in che formato, con quali criteri di consegna e verifica. L’offerta di gestione informativa è la risposta dell’operatore economico, e viene valutata. Il piano di gestione informativa è l’impegno esecutivo, con i piani di consegna, che accompagna la commessa fino alla fine.

Nella pratica è qui che si decide l’esito. Uno studio con software eccellenti può perdere la gara perché l’offerta di gestione informativa è generica, e un’impresa può vincerla e poi trovarsi in difficoltà perché il piano promette consegne che la sua organizzazione non sa produrre.

L’ambiente di condivisione dati non è un software

L’equivoco più costoso è confondere l’ACDat con un prodotto da acquistare. Le linee guida lo definiscono un ecosistema di piattaforme interoperabili governato dalla stazione appaltante, non una piattaforma unica: deve gestire i contenuti per stati e livelli di condivisione, tracciare la storia evolutiva di ogni dato, profilare gli utenti, supportare i formati aperti e dialogare con le banche dati della pubblica amministrazione, nel rispetto del regolamento cloud per la PA. Non coincide con la piattaforma di approvvigionamento digitale usata per la gara: sono due cose complementari.

Sull’interoperabilità la regola è esplicita e serve a evitare il vincolo con un fornitore: formati neutri e standardizzati da organismi indipendenti. In concreto IFC per lo scambio dei modelli, secondo la UNI EN ISO 16739-1, BCF per la gestione collaborativa delle segnalazioni e IDS per la verifica dei requisiti informativi. I modelli seguono la UNI EN ISO 19650, mentre la UNI 11337 resta il riferimento nazionale sui contenuti informativi. Nei capitolati non si nominano i software.

Quando il modello prevale sul disegno

È il punto che genera più contenzioso e che quasi nessuno mette nero su bianco. Secondo le linee guida del 2026 il modello informativo prevale sugli elaborati grafici tradizionali nei limiti in cui questo è tecnologicamente praticabile, e i limiti vanno dichiarati nel piano di gestione informativa. Tradotto in pratica: se non scrivete nel capitolato e nel piano quali elaborati fanno fede in caso di discordanza, la questione la deciderà qualcun altro, a lavori iniziati.

Sotto soglia conviene lo stesso

Sotto i due milioni l’adozione resta facoltativa, ma non è indifferente. Le stazioni appaltanti possono attribuire punteggi premiali alle modalità d’uso dei metodi digitali anche dove non sono obbligatori, e l’articolo 45 del Codice consente di maggiorare del 15 per cento gli incentivi tecnici alle amministrazioni che li adottano. Per un’impresa significa che l’assenza di una gestione informativa credibile pesa sul punteggio molto prima della soglia dei due milioni.

Come prepararsi, in concreto

  • Contate le commesse. Quante delle opere che avete in programma o a cui puntate superano i 2 milioni di costo presunto dei lavori? È un conteggio che si fa in un pomeriggio e dice subito se il tema è urgente o no.
  • Misurate la distanza dagli standard. Una gap analysis su processi, competenze e strumenti rispetto alla UNI EN ISO 19650 e alla UNI 11337, includendo la copertura dei tre ruoli richiesti: quasi sempre il buco è lì, non nei software.
  • Scrivete il capitolato informativo tipo, se siete una stazione appaltante, o un modello di offerta di gestione informativa, se partecipate. Riutilizzabile, non copiato da un bando altrui.
  • Partite da una commessa pilota, con un ambiente di condivisione dati vero e i formati aperti. Digitalizzare tutto in astratto costa e non insegna niente.

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Articolo aggiornato al 31 luglio 2026. Soglie, decorrenze e requisiti puntuali vanno sempre verificati sul testo vigente del D.Lgs. 36/2023 e dei relativi allegati al momento della singola procedura, e sulle soglie europee del biennio in corso.

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